Nell'arco di pochi mesi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due importanti documenti sull'accesso ad Internet da parte di persone disabili. Vediamo di cosa si tratta.
Il primo documento è una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 3/2001, G.U. n. 65 del 19 marzo) che detta le "Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti Web delle pubbliche amministrazioni"; il secondo è una circolare dell'Aipa (n. 32, G.U. n. 214 del 14 settembre) che descrive "Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti Web e delle applicazioni informatiche a persone disabili".
Il primo documento è indirizzato a chiunque all'interno delle pubbliche amministrazioni abbia responsabilità collegate alla progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi informativi basati sulle tecnologie del Web. Esso contiene concetti importanti e, per certi versi, profondamente nuovi. Innanzi tutto si osserva che l'utilizzo ottimale delle tecnologie di comunicazione e, in particolare, di Internet, costituisce un'esigenza strategica per le pubbliche amministrazioni. La circolare sottolinea che il Web è contemporaneamente uno strumento comunicativo ed una tecnologia organizzativa, in quanto permette di lavorare insieme ad altri e di condividere informazioni tra uffici, di realizzare pratiche di integrazione tra basi di dati e tra procedure, nonché forme di collaborazione con soggetti esterni a una determinata amministrazione. Perché questo avvenga occorre che i siti siano usabili e accessibili.
L'usabilità di un sito implica che le informazioni debbano essere organizzate e strutturate in maniera da garantire la massima fruibilità. Prerequisito di ogni progettazione di un sito è l'identificazione delle tipologie di pubblico al quale è rivolto. È importante che vi sia uno sforzo per immaginare come il Web sarà visto e usato dai suoi utenti una volta realizzato, tenendo conto della varietà delle caratteristiche personali, sociali e culturali dei cittadini.
L'accessibilità di un sito esige che esso sia progettato in modo da garantire la sua consultazione anche da parte di individui affetti da disabilità fisiche o sensoriali, o condizionati dall'uso di strumenti con prestazioni limitate o da situazioni ambientali sfavorevoli. L'informazione in formato elettronico per molte persone disabili è in linea di principio più accessibile rispetto alla forma tradizionale cartacea, proprio grazie alle nuove tecnologie che permettono la traduzione in diverse modalità percettive. L'esclusione causata da barriere di comunicazione risulta perciò particolarmente grave.
La circolare della Funzione Pubblica termina con la chiara direttiva che "ogni sforzo deve essere fatto perché i siti Web della pubblica amministrazione siano accessibili".
La circolare dell'Aipa si rifà al precedente documento e illustra i criteri di progettazione e manutenzione dei siti Web per consentirne l'accessibilità anche alle persone disabili. Si tratta di un documento dettagliato e alquanto complesso. Subito dopo alcune definizioni sui vari tipi di disabilità, che possono richiedere "tecnologie assistive", la circolare afferma che "Il grado più elevato di accessibilità si consegue attuando il principio della progettazione universale, secondo il quale ogni attività di progettazione deve tenere conto della varietà di esigenze di tutti i potenziali utilizzatori. Questo principio, applicato ai sistemi informatici, si traduce nella progettazione di sistemi, prodotti e servizi fruibili da ogni utente, direttamente o in combinazione con tecnologie assistive. Lapplicazione del principio di progettazione universale può presentare dei limiti e, in alcuni casi, porre vincoli alla creatività. Nel caso dei siti Web, i vincoli riguardano le modalità di attuazione delle varie soluzioni tecniche, piuttosto che il contenuto e lestetica dei documenti, per cui non si traducono in limitazioni della possibilità espressiva".
Dopodiché tutte le norme tecniche suggerite per la realizzazione dei siti Web sono basate sul concetto della "progettazione universale". In pratica viene scartata la possibilità che un Ente realizzi due siti diversi, uno - di serie A - per le persone cosiddette "normali", l'altro - di serie B - per i "disabili". Il sito deve essere uno solo, però le interfacce utente possono avere caratteristiche diverse, in funzione del tipo di utente. Ad esempio, il colore non può costituire un elemento di informazione (un non vedente sarebbe escluso da questa informazione), ma deve essere possibile per ogni singolo utente modificare il colore di fondo se questo può essergli utile per una migliore comprensione delle informazioni scritte sopra.
Non è facile realizzare dei siti basati sui criteri di progettazione universale: vi sono infatti situazioni nelle quali le soluzioni tecniche oggi disponibili non permettono una completa e generale applicazione del principio. Le possibilità attuali coprono, tuttavia, una casistica molto vasta e suscettibile di ulteriore continuo ampliamento grazie allevoluzione tecnologica.
In linea generale, il requisito di accessibilità sarà tanto più facilmente soddisfatto quanto più la progettazione sarà basata sulla separazione dei contenuti dalle modalità di presentazione. L'elemento architetturale di un sistema informatico che viene maggiormente interessato dal problema dellaccessibilità è linterfaccia utente; pertanto, nella progettazione o nelladattamento di interfacce esistenti, diventa importante unadeguata conoscenza delle opportunità offerte dalle tecnologie assistive per utilizzarle nel modo migliore, tenendo conto delle finalità applicative.
Per favorire il rispetto dei principi illustrati, vengono fornite nella circolare delle direttive di accessibilità riferite a specifici casi: nel seguito, a titolo di esempio, ne vengono riportate alcune.
In conclusione, la circolare stabilisce che si considera accessibile unapplicazione informatica dotata di uninterfaccia utente se, con l'eventuale ausilio di tecnologie assistive, essa non presenti difficoltà di:
quando tali operazioni siano eseguite da persone sufficientemente addestrate nell'uso di una postazione di lavoro, con una configurazione dotata, a seconda dei casi, di strumenti di tecnologia assistiva quali:
Tutti questi criteri, tratti dalle due norme sopra citate, sono indirizzati formalmente solo alla pubblica amministrazione, ma hanno indubbiamente un valore generale che si può estendere alla totalità degli operatori. Per il mondo della disabilità si tratta di una conquista importante, ma non si può sottovalutare il fatto che questo tipo di soluzioni ha un costo non trascurabile, perché non è semplice realizzare un sito avendo come riferimento la "progettazione universale". Probabilmente si dovrà procedere per gradi, con orizzonti temporali relativamente lunghi, in attesa che le future tecnologie di programmazione consentano forme di automatismo destinate a rendere più agevole la costruzione dei siti. Comunque è stato compiuto un primo passo: ora si tratta di continuare ad andare avanti.
Nel sito Internet dell'Asphi (www.asphi.it) sono riportati i testi integrali dei due documenti. |