L'organizzazione - Lo Statuto della Fondazione
Allegato B al numero 28/17di rep.
STATUTO
della
"FONDAZIONE ASPHI ONLUS"
1.
DENOMINAZIONE
E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione ASPHI ONLUS (ove ASPHI sta per Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica).
La Fondazione continua e sviluppa l'opera dell'Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici a favore degli Handicappati (ASPHI onlus) ,costituita nel 1980, nello stesso spirito e tradizione.
2.
SEDE
La Fondazione ha sede legale in Bologna, via Arienti n.6.
La Fondazione ha sedi secondarie in Milano, Torino e Roma.
Trasferimenti di sede ed istituzione di sedi secondarie saranno deliberati dal Consiglio direttivo.
3.
SCOPO
La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
La Fondazione svolge la propria attività, in tutto il territorio nazionale, nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria di cui al numero 1) della lettera a) dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e nel settore della formazione di cui al numero 5 della lettera a) dell’articolo 10 del medesimo decreto, promuovendo l'integrazione delle persone disabili o svantaggiate nella scuola, nel lavoro e nella società mediante l'uso della tecnologia informatica e delle telecomunicazioni.
In particolare la Fondazione svolge la propria attività a favore dei disabili e degli svantaggiati mediante:
- la formazione professionale di giovani nel settore informatico e telematico, e l'inserimento di essi in attività lavorative;
- la formazione dei docenti e degli operatori educativi e riabilitativi sull’uso delle tecnologie informatiche e telematiche per la riduzione dell’handicap;
- lo sviluppo di progetti atti a facilitare l'apprendimento dei bambini con difficoltà;
- lo sviluppo di progetti che in qualunque modo e sempre mediante ausilii informatici consentano di migliorare le condizioni di vita delle persone (o anche di una sola), riducendone la disabilità, di qualunque tipo essa sia.
Per il conseguimento di tali scopi la Fondazione si prefigge:
- di promuovere corsi di informatica e telematica che forniscano ai giovani disabili e svantaggiati gli strumenti e le conoscenze necessarie per lo svolgimento di un'attività lavorativa o per la riduzione di uno svantaggio;
- di partecipare alla ricerca e alla diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia di informatica, telematica, telecomunicazioni e discipline affini, con l'obbiettivo di realizzare applicazioni a servizio dei disabili;
- di partecipare a progetti nazionali ed internazionali volti sempre allo sviluppo personale dei disabili o degli svantaggiati mediante le tecnologie informatiche e telematiche;
- di sviluppare progetti per diverse forme di disabilità;
- di prestare attenzione e studio anche a casi individuali;
- di promuovere le azioni più opportune verso il mondo imprenditoriale e la Pubblica Amministrazione anche al fine di facilitare l’inserimento lavorativo delle persone disabili;
- di intervenire anche con erogazione di contributi e donazioni di modico valore, in casi particolarmente degni di attenzione;
- di adoperarsi per la promozione e il rispetto di norme e comportamenti che riducano le difficoltà che i disabili devono affrontare nel quotidiano vivere da cittadini e da lavoratori.
La Fondazione inoltre potrà svolgere qualunque altra utile attività connessa per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti, pubblici o privati.
La Fondazione infine, per il conseguimento dei propri scopi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
4.
PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dalla dotazione iniziale specificata nell’atto costitutivo;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;
- dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:
- dei redditi del patrimonio di cui sopra;
- delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo, e dei contributi annuali versati da Sostenitori ed Aderenti;
- delle somme derivanti da alienazione dei beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- degli introiti derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali e di servizio.
5.
PROMOTORI
Sono considerati Promotori in ragione dell'impegno e del sostegno dimostrati all'Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici a favore degli Handicappati (ASPHI onlus) la IBM Italia SpA, l'Istituto dei Ciechi "Francesco Cavazza", la Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus, Carlo Orlandini, Carlo Gulminelli, Marina Vriz, Luigi Rossi e Piero Cecchini.
6.
SOSTENITORI
Sono Sostenitori le persone e gli enti che, impegnandosi a sostenere l'attività della Fondazione per il conseguimento del suo scopo con una contribuzione annua nella misura minima determinata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Sostenitore si perde per effetto del mancato versamento annuale della contribuzione stabilita.
7.
ADERENTI
Sono Aderenti le persone e gli enti che, esprimendo l'adesione agli scopi della Fondazione con il versamento di una contribuzione annua nella misura periodicamente determinata dal Consiglio di Amministrazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Aderente si perde per effetto del mancato versamento della contribuzione annuale stabilita.
8.
ORGANI
Sono Organi della Fondazione:
- il Consiglio Generale
- il Consiglio direttivo
- il Presidente e i Vice Presidenti
- il Segretario Generale
- il Comitato di Orientamento
- il Collegio dei Revisori
9.
CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale è costituito da Promotori, Sostenitori e Aderenti ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.
Il Consiglio Generale ha funzioni consultive e propositive rispetto al Consiglio direttivo ed esprime il suo parere, non vincolante, sull'andamento economico e sulla relazione annuale sull'attività.
Il Consiglio Generale nomina i componenti del Consiglio direttivo ed i Revisori dei Conti.
Il Consiglio Generale si raduna almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, il quale deve comunque convocarlo quando gliene sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio direttivo ovvero da almeno un decimo dei componenti del Consiglio Generale medesimo.
Le sue adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione e sono validamente costituite qualunque sia il numero dei componenti presenti, personalmente o per delega scritta ad altro componente.
Gli Enti sono rappresentati da un loro incaricato senza alcuna formalità.
Il Consiglio Generale esprime i suoi pareri, le sue proposte e le sue deliberazioni a maggioranza dei componenti presenti o rappresentati.
Delle adunanze del Consiglio Generale si redige verbale, a cura del Segretario dell'adunanza, designato dal Presidente, che viene trascritto nell'apposito libro.
10.
CONSIGLIO DIRETTIVO
La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque a quindici membri, nel numero determinato inizialmente in atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Generale.
I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dal Consiglio Generale, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ove possibile, un quinto dei componenti del Consiglio direttivo deve essere scelto fra i Promotori, di cui al precedente articolo 5.
Alla sostituzione dei Consiglieri cessati nel corso del periodo di carica si provvede, per il restante periodo, mediante cooptazione da parte del Consiglio.
11.
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, il Consiglio:
- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;
- approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo e la relazione sull'attività, sulla bozza predisposta dal Segretario;
- nomina il Presidente, i Vice Presidenti ed eventualmente un Presidente Onorario;
- determina l'ammontare dei contributi annuali per Sostenitori ed Aderenti;
- nomina i componenti il Comitato di Orientamento;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato, e nei limiti di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;
- nomina il Segretario Generale della Fondazione e ne determina compiti e funzioni, nonché il trattamento giuridico ed economico, nei limiti di cui al citato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;
- in presenza di particolari problemi, istituisce un Comitato Etico composto da tre persone, di cui una di nomina del Presidente, determinandone i compiti;
- delibera le modificazioni del presente Statuto, sentito il parere del Consiglio Generale, e le sottopone all’Autorità tutoria per l’approvazione a sensi di legge.
Ad eccezioni di quelli indicati nelle precedenti lettere a); b); c); d); e); k) il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.
12.
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma o telefax o posta elettronica.
Il Consiglio direttivo delibera validamente quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti in carica.
Salvo che non sia disposto diversamente da norme di legge o del presente Statuto, le delibere del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione, altrimenti da persona designata dal Presidente.
13.
PRESIDENTE - VICE PRESIDENTI
Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletto dal Consiglio direttivo, fra i suoi membri.
Il Presidente mantiene tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del mandato consiliare ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, avvocati e procuratori alle liti.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio direttivo, ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
Contestualmente al Presidente, il Consiglio direttivo elegge uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono e fanno le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri del Presidente.
14.
SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e li sottoscrive con il Presidente.
Dirige il personale della Fondazione ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio. Agisce come tesoriere della Fondazione.
15.
COMITATO DI ORIENTAMENTO
Il Consiglio direttivo può istituire il Comitato di orientamento composto da quattro a otto membri, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 3 o che comunque possano contribuire all'indirizzo delle attività della Fondazione.
I componenti il Comitato di orientamento durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.
Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio direttivo ed ha funzioni consultive.
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.
Il Comitato di orientamento si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.
Il Comitato:
- indica alla Fondazione le grandi linee di sviluppo da perseguire e suggerisce nuove iniziative;
- esprime parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- può proporre la costituzione di gruppi di lavoro per aree specifiche di intervento.
16.
COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, dei quali almeno uno iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni e da due supplenti, eletti dal Consiglio Generale, che durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente fra i membri iscritti nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati per la prima volta nell’Atto Costitutivo.
Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione e ne informa il Consiglio Generale ed effettua le verifiche di cassa.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.
17.
GRATUITA' DELLE CARICHE
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi a favore dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del citato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
18.
ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE
L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ogni anno.
E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
19.
ESTINZIONE
La Fondazione si estingue nel caso in cui lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità.
In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio direttivo nomina uno o più liquidatori, scelti tra i suoi membri.
Tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti, su indicazione dei liquidatori e sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge N.662/1996 ad altra ONLUS che abbia finalità similari a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
20.
NORME APPLICABILI
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quelle del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.